Cassazione Civile, Sez. I, 16 settembre 2026, n. 25399, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino (ordinanza)
Mutuo chirografario – revocatoria fallimentare – verifica del passivo – atti a titolo oneroso – art. 67, comma 2, e art. 95 l.fall. – ripetizione dell’indebito – garanzia pubblica
📌 Pag. 6 – Revocabilità del mutuo ed eccezione del curatore
“il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l. fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo”
📌 Pag. 5 – Liquidità erogata e incremento del passivo
“Nel qual caso, è irrilevante che l’atto non abbia arrecato un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbia comportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell’erogazione di liquidità.”
📌 Pag. 6 – Domanda di restituzione del capitale
“ciò attiene agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale, che possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allo stato passivo, quanto alla restituzione del capitale, con la domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.); domanda che nella specie è stata ritenuta inammissibile per mancata riproposizione, con statuizione non impugnata e oggetto di giudicato interno.”
🔍 Principio affermato
Il mutuo è un atto oneroso assoggettabile a revocatoria fallimentare, ricorrendone i presupposti. Il curatore può eccepirne l’inefficacia nella verifica del passivo anche se il finanziamento ha apportato liquidità. La restituzione del capitale su base non contrattuale richiede una domanda ex art. 2033 c.c. ritualmente proposta e coltivata: nel caso deciso, la mancata riproposizione era ormai coperta da giudicato interno. Il ricorso della banca è rigettato.