Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 10 settembre 2026, C-510/25, Pres. Condinanzi, Rel. Frendo
Tutela del consumatore – mutuo ipotecario in valuta estera – clausole abusive – direttiva 93/13/CEE – nullità – restituzioni – compensazione d’ufficio – interessi di mora – spese processuali
📌 Pag. 7, punto 47 – Compensazione d’ufficio e diritto nazionale
“Ne consegue che detta direttiva, senza obbligare il giudice nazionale a procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista, non osta, in linea di principio, a che il giudice nazionale proceda in tal modo, se il suo diritto interno, compresa la necessità di rispettare ogni requisito procedurale eventualmente previsto da detto diritto in materia di compensazione dei crediti, glielo consente.”
📌 Pag. 8, punto 54 – Interessi sull’eccedenza dei versamenti
“Al fine di garantire l’effetto restitutorio e l’effetto dissuasivo ricordati ai punti 38 e 39 della presente sentenza, il giudice nazionale deve assicurarsi che il consumatore disponga del diritto di esigere gli interessi di mora sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione del contratto che eccede l’ammontare del capitale dato a mutuo.”
📌 Pag. 10, punto 77 – Informazione preventiva del consumatore
“Pertanto, il giudice nazionale, qualora intenda applicare il diritto interno nel senso che detta invalidazione comporti la compensazione d’ufficio dei rispettivi crediti di restituzione delle parti di tale contratto, è tenuto ad informarne preventivamente il consumatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria volontà con piena cognizione di causa riguardo a detta invalidazione.”
🔍 Principio affermato
La direttiva 93/13 non impone né vieta in linea di principio la compensazione d’ufficio delle restituzioni conseguenti alla nullità del mutuo per clausole abusive. Occorre che il diritto nazionale la consenta, garantendo al consumatore gli interessi sull’eccedenza, un’informazione preventiva e una tutela effettiva anche rispetto alle spese. La decisione non attribuisce automaticamente al giudice italiano un potere di compensazione d’ufficio.