Tribunale di Bolzano, Sez. I, 3 luglio 2026, n. 596, Giud. Massimiliano Segarizzi

Intermediazione finanziaria – azioni proprie – obblighi informativi – adeguatezza e appropriatezza – conflitto di interessi – risoluzione degli ordini – prescrizione – prova del danno – restituzioni

📌 Pag. 25 – Obblighi informativi e verifica di adeguatezza

“Poiché la convenuta non ha provato di avere adempiuto compiutamente agli obblighi informativi sulla natura e sui rischi dell’investimento, né di avere svolto in modo effettivo e corretto le necessarie valutazioni di adeguatezza – peraltro prive di adeguata motivazione – deve ritenersi inadempiente agli obblighi gravanti su di essa quale intermediaria.”

📌 Pag. 27 – Grave inadempimento e risoluzione degli acquisti

“Pertanto, il comportamento della convenuta rappresenta un grave inadempimento e giustifica l’accoglimento della richiesta di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni e la restituzione delle somme pagate.”

📌 Pag. 14 – Oscillazione del titolo e danno risarcibile

“Lo scrivente Giudicante ritiene di aderire alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte, secondo cui la mera fluttuazione del valore del titolo non integra un danno risarcibile, essendo invece necessario che sussista un danno percepibile in concreto, il quale può ricorrere in caso di default dell’emittente, vendita del titolo ad un prezzo inferiore a quello di acquisto o l’assoluta invendibilità del titolo.”

🔍 Principio affermato

Gli obblighi informativi e le verifiche dell’intermediario devono essere effettivi. Il Tribunale risolve gli acquisti del 2014 e del 2015, disponendo restituzioni reciproche: alla banca vanno restituite 515 azioni e al cliente spettano 9.514,06 euro per capitale e 482,21 euro per interessi, oltre agli ulteriori interessi indicati. Per gli acquisti del 2012, invece, rigetta la risoluzione per prescrizione e il risarcimento per mancata prova di un danno concreto.

Nota sul provvedimento: Data e numero seguono la scheda di reperimento; il testo reca in calce la data di decisione del 2 luglio 2026.

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