Tribunale di Milano, decreto ingiuntivo, 28 agosto 2026 (data in intestazione), Giud. Guido Macripò

Documentazione bancaria – consegna del contratto di mutuo – cessionaria del credito – procedimento monitorio – artt. 633 e 642 c.p.c. – art. 119 TUB e art. 1262 c.c. nel contesto della richiesta

📌 Pag. 1 – Diritto alla consegna e prova scritta

“ritenuto che il diritto alla consegna sia fondato su idonea prova scritta;”

📌 Pag. 1 – Esclusione della provvisoria esecuzione

“ritenuto, invece, che non sussistano i presupposti previsti dall’art. 642 c.p.c.;”

📌 Pag. 1 – Oggetto e termine dell’ingiunzione

“di consegnare entro quaranta giorni dalla notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente il contratto di mutuo indicato nel ricorso”

🔍 Principio affermato

Il Tribunale ordina la consegna del contratto di mutuo entro quaranta giorni dalla notifica, sulla base di idonea prova scritta, senza concedere la provvisoria esecuzione. Il provvedimento, segnalato in relazione a una richiesta rivolta alla cessionaria del credito, riguarda il contratto indicato nel ricorso: non contiene un ordine di consegna dell’intera documentazione bancaria né una motivazione generale sull’art. 119 TUB.

Nota sul provvedimento: La copia riporta il 28/08/2026 in intestazione e il 28/07/2026 in calce. Il contesto della richiesta alla cessionaria è riferito dalla nota di accompagnamento; non è esplicitato nel decreto.

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