Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25523 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Andrea Zuliani
Mutuo – ammissione al passivo – onere della prova – piano di ammortamento – tasso variabile – valutazione delle prove
📌 Pag. 3 – La prova non richiede necessariamente il piano
“Giustamente la ricorrente osserva di non avere altri oneri probatori, se non quelli riguardanti l’esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell’ammortamento (Cass. n. 3015/2020), la quale disciplina non necessariamente deve essere dimostrata mediante la produzione del piano di ammortamento (Cass. n. 26426/2017).”
📌 Pag. 5 – Valutazione di tutte le prove
“In tal modo, il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso (v., da ultimo, Cass. n. 5800/2026).”
🔍 Principio affermato
Per l’ammissione al passivo del credito da mutuo il creditore deve provare il titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell’ammortamento. La produzione del piano non è indispensabile: il giudice deve valutare l’intero materiale probatorio, ricorrendo, quando necessario, alla consulenza contabile. La prova del pagamento delle rate spetta invece al debitore o al curatore. Nei mutui a tasso variabile il piano iniziale ha natura previsionale. La Cassazione accoglie il primo motivo e rinvia al Tribunale: non dispone direttamente l’ammissione del credito. Il secondo motivo resta assorbito.