Tribunale di Napoli, Sezione II civile, 17 settembre 2026, n. 12338 – Giudice Raffaella D’Angelo
Leasing immobiliare – compravendita – collegamento negoziale – nullità – giudicato – garanzie – revoca del decreto ingiuntivo
📌 Pag. 7 – Collegamento negoziale e funzione economica
“In via generale il collegamento impresso dalle parti ai negozi non incide sull’autonomia strutturale dei contratti, ma ne determina la medesima sorte, legata a quella funzionalità economica unitaria prevista dai contraenti in vista del raggiungimento di un unico interesse economico.”
📌 Pag. 7 – Nullità della vendita e del leasing
“Dall’individuazione di una connessione genetica e funzionale tra il contratto di compravendita e quello di locazione finanziaria deriva che la nullità del primo non può che privare di giustificazione causale anche il secondo, con conseguente nullità di quest’ultimo.”
📌 Pag. 8 – Revoca anche per i garanti
“Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, dovrà essere revocato sia nei confronti della società opponente che degli stessi garanti.”
🔍 Principio affermato
Nel caso esaminato, la nullità della compravendita e del leasing collegato era già stata accertata con sentenza passata in giudicato. Viene quindi meno la base delle pretese per canoni e penali: il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo da € 207.012,84 anche nei confronti dei garanti. La motivazione collega l’effetto sulle garanzie alla radicale nullità del rapporto principale accertata nella vicenda, senza consentire di estenderlo indistintamente a qualsiasi vizio del contratto garantito.