Tribunale di Livorno, 27 gennaio 2026, Est. Pinna (ordinanza)

Contratti bancari – modifica condizioni economiche – scrittura privata – titolo esecutivo – mancanza atto pubblico – invalidità – art. 474 c.p.c.

“Sennonché, il contratto modificativo, quale deve intendersi quello del 2022, è stato redatto sì con la forma scritta, ma non nelle forme dell’atto notarile e né della scrittura privata autenticata.

Di conseguenza, il titolo azionato dal pignorante è parziale e incompleto, poiché il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario è stata modificata nel 2022 con una scrittura privata semplice, la quale non può sussumersi nella categoria dei titoli esecutivi stragiudiziali di cui all’art. 474 c.p.c., che non è stata nemmeno indicata nell’atto di precetto e neppure prodotta dal pignorante entro i quindici giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo (ex art. 557 c.p.c.).”

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