SENTENZA N. 78
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Alfonso QUARANTA Presidente
– Franco GALLO Giudice
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Giuseppe TESAURO “
– Paolo Maria NAPOLITANO “
– Giuseppe FRIGO “
– Alessandro CRISCUOLO “
– Paolo GROSSI “
– Giorgio LATTANZI “
– Aldo CAROSI “
– Marta CARTABIA “
– Sergio MATTARELLA “
– Mario Rosario MORELLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal
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Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti
gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi
gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
– omissis –
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– omissis –
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA