LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come più sopra ricordato il ricorrente deduce che il giudice d’appello non avrebbe potuto cumulare

gli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo, in forza della clausola

contrattuale che li prevedeva, poiché gli interessi possono produrre interessi soltanto dalla domanda

giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro scadenza.

La censura è fondata.

Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di

restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del

capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in

capitale da restituire al mutuante, cosicchè la convenzione, contestuale ala stipulazione del mutuo,

la quale stabilisca che sulle scadute decorrono gli interessi sull’intera somma integra un fenomeno

anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.

Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 3479 del 1971, la quale

osservò che il semplice fatto che nella rete di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da

estinguere sia gli interessi a salare non operi un conglobamento ne vale tanto meno a mutare la

natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista

contabile.

Lo stesso principio è stato affermato da Cass. 6 maggio 1977, n. 1724.

L’orientamento è da seguire.

A carico del mutuatario di somme di danaro sono poste a due distinte obbligazioni.

La prima è quella di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art. 1815

c.c.).

Sono due obbligazioni distinte ontologicamente e rispondenti a finalità diverse.

Nei mutui c.d. ad ammortamento, la formazione delle varie rate, nella misura composita

predeterminate di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento delle due

obbligazioni; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito

e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare

nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a maturare la natura ne ad

eliminare l’autonomia.

Ciò premesso deve ora verificarsi se in materia di mutuo bancario esista un uso contrario che

legittimi la decorrenza degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi sin dal momento della

loro scadenza; il che si risolve nell’accertare la legittimità della clausola, contestuale alla

stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull’intera

somma, a prescindere quindi dalle condizioni previste dall’art. 1283 c.c.

Una ricognizione della giurisprudenza sul punto appare necessaria.

Anche in questo caso è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 3479 del 1971, sopra citata

La fattispecie esaminata riguardava un mutuo di £ .100.000.000, concesso da un istituto bancario a

dei privati al tasso dell’8 % da estinguersi in trenta rate semestrali più £ 5.783.010, ciascuna

comprensiva del capitale e degli interessi a scalare; nel contratto era stato previsto che su tutte le

somme dovute e non pagate nei termini contrattuali sarebbero decorsi a carico del mutuatario gli

interessi di mora nella misura del 9%.

La Corte d’appello aveva ritenuta legittima la richiesta della banca mutuante di ottenere il

pagamento degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, così come convenzionalmente

pattuito, rilevando che la fattispecie non integrava un’ipotesi di anatocismo, in quanto nei contratti

di mutuo, nei quali sia pattuita l’estinzione del debito per capitale ed interessi mediante un piano di

ammortamento, gli interessi rimangono fin dall’inizio capitalizzati.

Come si è più sopra ricordato, Cass. n. 3479 del 1971 ha escluso che gli interessi perdessero la loro

natura per effetto della inclusione nei reati di ammortamento ed ha statuito che salvo eccezioni

previste dalla legge nell’esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata,

anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non

pagate sono dovute soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni

posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi.

Analogo principio venne successivamente affermato da Cass. n. 1724 del 1977, più sopra ricordata.

Abbastanza significativo appare il fatto che le suddette sentenze non si pongano esplicitamente il

problema dell’esistenza di usi contrari che consentano di derogare al divieto di cui all’art. 1283 c.c.,

considerato dalla seconda sentenza norma imperativa, che presidia l’interesse pubblico ad impedire

una forma subdola, ma non solo socialmente meno dannosa delle altre, di usura con la conseguenza

che i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Tuttavia dalla prima delle due udienze, laddove è affermato che gli usi, con riferimento alla

fattispecie esaminata, andavano provati, può indursi che nel caso esaminato tale prova non era stata

data ne (è da presumersi) offerta o dedotta.

Alle citate sentenze segue la sentenza n. 6631 del 15 dicembre 1981 di questa Corte che, sempre

con riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra un istituto di credito ed un privato affermò il

principio così massimato: gli usi che consentono ,’anatocismo, richiamati dall’art. 1283 c.c., sono

usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (seconum legem) come espressa

eccezione al principio ivi affermato, onde hanno l’identica natura delle regole dettate dal legislatore

e il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la

conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa un’indagine diretta sugli usi in questione e,

una volta accertatane l’esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle

allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dal giudice di merito.

In applicazione del suddetto principio, e ricordato che gli usi sono caratterizzati da un

comportamento della generalità degli interessi che vi si adeguano con il convincimento di

adempiere ad un precetto di diritto, la Corte ha ritenuto che può fondatamente affermarsi che nel

campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere,

l’anatocismo trova generale applicazione in quanto sia la le banche sia i clienti chiedono e

riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto

realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo

sull’originario importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e ciò anche a

prescindere dai requisiti richiesti dall’art. 1283 c.c.

Fatta questa premessa la Corte ha ritenuto che non era necessario accertare un uso con specifico

riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a legittimare l’anatocismo nei confronti di questi,

una consuetudine che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la regola

generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibile ed ha concluso affermando che

sussiste, dunque, un uso che rende lecito l’anatocismo nelle relazioni tra banche e clienti e, pertanto,

deve concludersi, in conformità alle decisioni del giudice del merito, per la validità della clausola,

contenuta nel mutuo in discussione, che prevede gli interessi moratori dell’8,50 % sulle rate di

ammortamento scadute e non pagate.

Occorre soffermare l’attenzione sulla suddetta sentenza perché essa costituisce il precedente (solo

indirettamente, e peraltro senza dimostrazione alcuna, l’esistenza di un uso era stata ritenuta da

Cass. 12 aprile 1980, n. 23335) sul quale si sono basate le successive decisioni di questa Corte (fino

a Cass. 16 marzo 1999, n. 2374) per affermare l’esistenza generalizzata di usi bancari derogatori

della norma di cui all’art. 1283 c.c.

Peraltro, la sola sentenza, successiva a Cass. 6631 del 1981, che si è occupata del problema

dell’anatocismo nella materia del mutuo bancario è stata la n. 9227 del 1995, che si è limitata a

richiamare il precedente senza nulla aggiungere (ci si riferisce naturalmente alle sole decisioni in

materia di mutui ordinari atteso che nei mutui fondiari l’anatocismo è previsto dalla legge).

Della sentenza n. 6631 del 1981 è da condividere l’affermazione secondo cui gli usi richiamati

dall’art. 1283 c.c. sono soltanto i c.d. usi normativi.

Questo punto non è discutibile ove si consideri che a detti usi è consentito derogare alla disciplina

dettata dalla citata norma.

Nella fattispecie di cui all’art. 1283 c.c., per effetto del richiamo, l’uso acquista forza di legge, così

come è venuto a formarsi in seno alla categoria di persone che vi ha dato vita, onde la norma che lo

richiama regola attraverso esso la materia che ne costituisce l’oggetto.

Del resto, su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde e l’affermazione della natura

normativa dell’uso richiamato dall’art. 1283 c.c. costituisce la premessa sia dell’indirizzo che fa

capo alla sentenza n. 6631 del 1991 sia dell’indirizzo innovativo che ha avuto inizio con Cass. n.

2374 del 1999.

Una rimeditazione è necessaria, invece, in ordine agli altri principi che si trovano affermati nella

citata sentenza.

Come si è più sopra ricordato, la sentenza n. 6631 del 1981, dopo aver premesso che può

fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le

operazioni di dare e avere, l’anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche si i

clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono

in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non

solo sull’originario importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotte ciò anche a

prescindere dai requisiti richiesti dall’art. 1283 c.c., afferma che non è necessario… che si accerti

un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a legittimare l’anatocismo nei

confronti di questi, una consuetudine che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato

campo, dato che la regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibili.

L’affermazione di una regola generale tratta dalla constatazione dell’esistenza di una pratica

anatocistica comune a tutte le operazioni di dare avere nel campo bancario, non appare del tutto

convincente quando poi si ammette che per almeno una di queste operazioni, e cioè quella di mutuo,

tale pratica non è accertata; tanto che viene respinta la richiesta del ricorrente di accertamento di un

uso con specifico riferimento agli atti di mutuo non con l’affermazione che un uso siffatto esista,

ma con l’affermazione che in ordine a detto uso non sia necessario alcun accertamento stante

l’esistenza della regola generale.

Peraltro è ancora da osservare che allorquando l’uso è richiamato dalla legge, nei termini i cui ciò è

fatto dall’art. 1283 c.c., questa non recepisce il contenuto, che viene così ad essere incorporato nella

noma scritta, di cui diventa parte integrante in tal caso il contenuto della norma, nella parte in cui fa

riferimento all’uso, è costituito appunto dal contenuto di questa, che viene così sussunto dalla

norma negli stessi termini oggettivi e soggettivi in cui si è formato attraverso l’uniforme e costante

ripetizione di un determinato comportamento da parte di un certo gruppo di soggetti.

Ciò comporta che l’uso non può estendersi a soggetti diversi da quelli che lo hanno comunemente

praticato (limite soggettivo) e non può riguardare atti diversi da quelli in relazione ai quali è stata

posta in essere.

Così se un uso si è formato in relazione ad un determinato tipo di contratto bancario, non soltanto

per ciò può essere estesa ad altri tipi di contratti pur se posti in essere da un istituto bancario.

Così come del resto un uso formatosi in relazione ad uno specifico contratto posto in essere tra

determinate categorie di soggetti non può estenderei anche ad altri soggetti ancorchè pongano in

essere lo stesso tipo di contratto.

Alla luce delle esposte considerazioni non appare sufficiente l’accertamento di un generico uso al

quale ricondurre le varie fattispecie contrattuali, peraltro di natura, a volte, completamente diversa,

ma è necessario verificare se, con specifico riferimento al contratto di mutuo stipulato tra un istituto

di credito ed un privato, esista un uso che deroghi alla disciplina dell’art. 1283 c.c.

Prima di procedere a questa verifica occorre risolvere un problema pregiudiziale, che può essere

così formulato: se gli usi contrari richiamati dall’art. 1283 c.c., sono solo quelli preesistenti

all’entrata in vigore del codice civile ovvero se sia possibile la formazione di usi contrari successivi.

Sul punto la dottrina è divisa.

I sostenitori della prima tesi (necessità che gli usi richiamati dall’art. 1283 c.c. siano preesistenti alla

norma) basano la loro opinione, fondamentalmente, sulla natura imperativa della norma, la quale

non consente comportamenti contra legem e quindi la formazione di nuovi usi in deroga alla

disposizione legislativa.

I sostenitori della seconda tesi (ammissibilità della formazione di usi contrari successivi all’entrata

in vigore della norma), fondano la loro opinione: sulla considerazione che la gerarchia delle fonti

non riguarda priorità temporali; slla constatazione che l’uso contrario in quanto richiamato dalla

norma non è un uso contra legem ma un uso secundum legem, con la conseguenza che esso sarebbe

idoneo ad integrare anche se formatosi successivamente; sull’osservazione che gli usi

costituirebbero lex specialis, con la conseguenza di essere idonei a derogare, anche se di rango

inferiore, alla legge generale.

La Corte ritiene che debba essere preferita la prima tesi.

Sul punto della teoria generale può convenirsi che le argomentazioni addotte dai sostenitori della

seconda tesi non siano di per e infondate.

Ciò che non può essere, invece, condivisa è l’applicazione che dei principi generali viene fatta alla

fattispecie di cui all’art. 1283 c.c.

Uno scrutinio delle norme del codice civile, nelle quali è fatto rinvio agli usi contrari, consente di

dare sostegno positivo alla tesi che si ritiene corretta.

Rinviano agli usi contrari, attribuendo ad essi funzione integrativa- derogatoria della disciplina

prevista dalla legge, gli artt. 1283, 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756, 2148 del codice civile, sono

complessivamente otto articoli.

In cinque di queste norme (artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1756) è usata la locuzione: in mancanza di

patto o uso contrario ovvero salvo patto o uso contrario.

Nell’art. 1739 è usata la locuzione in

Solo nell’art. c.c. è usata la locuzione: salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi

contrari; nell’art. 2148 è usata la locuzione: senza il consenso del concedente o salvo uso contrario.

Solo nell’art. 1283 c.c. è usata la locuzione: in mancanza di usi contrari senza alcun riferimento a

pattuizioni contrarie ovvero a manifestazioni unilaterali di volontà quali consenso ovvero ordine

diverso.

L’unica pattuizione ammessa dall’art. 1283 è quella che le parti possono porre in essere in data

posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Questa constatazione porta ad una prima conclusione: in base all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è

ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi,

nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza); sono fatti salvi gli

usi contrari; non sono ammessi patti anteriori alla scadenza degli interessi.

La salvezza degli usi contrari, contenuta nell’art. 1283 c.c., è dovuta alla constatazione da parte del

legislatore del 1942 dell’esistenza nella pratica commerciale di radicati usi che consentivano

l’anatocismo ed alla evidente intenzione di non incidere su di essi riconoscendone il valore

normativo ancorchè fossero contrari alla disciplina positiva che si intendeva dettare.

La mancata previsione della possibilità di porre in essere patti contrari (se non nei limiti della norma

stessa indicati) trova, invece, la sua spiegazione nelle finalità che la norma di cui all’art. 1283 c.c. si

prefigge.

Come è stato ricordato da Cass. n. 2374 del 1999: le finalità della norma sono state identificate, da

una parte, nell’esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dall’altra, nell’intento di

consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi

dell’inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di

sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito.

Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi il legislatore

mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come

condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito.

Finalità, va anche detto, che lungi dall’apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti

antiusurai, sono di grandissima attualità, perché la lotta all’usura ha trovato in tempi recenti nuove

motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all’approvazione della legge 7 marzo 1996,n. 108, che ha

radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole l’applicazione delle sanzioni

penali e civili (con la modifica del secondo comma dell’art. 1815 c.c.), anche con l’introduzione di

un meccanicismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi consistente nel

mero superamento obiettivo di u tasso- soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni

trimestre.

Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso- soglia, le conseguenze economiche sono diverse a seconda

che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti.

È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si

raddoppia in vent’anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia

in circa quattordici anni.

L’analisi della genesi e delle finalità dell’art. 1283 c.c. ed il raffronto tra il detto articolo e gli altri

articoli del codice civile sopra richiamati danno ragione dell’affermazione che non consente

l’affermazione di usi contrari entrata in vigore della norma.

La disciplina dell’anatocismo, dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942, è dettata dalle

disposizioni positive contenute nell’art. 1283 e dagli usi contrari (presupporti già esistenti) dal detto

articolo richiamati.

A differenza delle altre norme del codice civile sopra richiamate l’art. 1283 c.c. non prevede la

possibilità di patti contrari.

Per comprendere appieno l’importanza che tale differenza comporta occorre avere presente che gli

usi contrari, richiamati nelle norme del codice civile, si applicano ai rapporti da esse contemplati

ancorchè ad essi le parti non abbiano fatto riferimento ma solo per il fatto che esistono e sono

accertati.

In relazione agli artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756 e 2148 c.c. le eventuali pattuizioni

contrarie alla norma o non rispondenti ad usi contrari esistenti, trovano riconoscimento di legittimità

nella stessa norma che le consente.

Con riferimento a queste norme non si può escludere che la reiterazione di identiche pattuizioni,

possa portare alla creazione di un uso contrario fino allora non esistente, in questo caso la

legittimità dell’uso contrario non troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la norma fa salvi gli

usi contrari, ma nel fatto che le pattuizioni contrarie consentite dalla norma siano idonee,

eventualmente, a far nascere un nuovo uso che sarebbe in tal caso applicabile anche se non più

riprodotto in una pattuizione.

Al contrario, in relazione all’art. 1283 c.c., una pattuizione relativa all’anatocismo, posta in essere

successivamente all’entrata in vigore del codice, che non fosse stata conforme alla disciplina

positiva dettata dall’art. 1283 ovvero agli usi già esistenti (perché relativa ad un contratto diverso da

quello relativo a soggetti diversi, sarebbe stata nulla perché contraria al divieto, sia pure limitato,

contenuto della legge.

Detta pattuizione, ancorchè ripetuta nel tempo, non sarebbe stata idonea a generare un uso

normativo; essa avrebbe potuto al più generare una prassi negoziale contra legem non idonea, in

quanto tale, a modificare la disciplina positiva esistente.

È, infatti, vero che l’uso contrario, se richiamato dalle norme di legge, non è contra legem ma

secundum legem, ma è anche vero che l’uso formatosi contro la legge esistente, in quanto frutto di

patti posti in essere contro il divieto in essa contenuto, non può mai divenire secundum legem.

Ciò che si è fin qui detto in ordine alle pattuizioni vale anche in relazione ai comportamenti,

ancorchè non tradotti in patti (precisazione questa doverosa, atteso che gli usi nascono anche per la

reiterazione nel tempo di un determinato comportamento).

Invero se tali comportamenti (e si fa sempre esclusivo riferimento alla disciplina dell’art. 1283 c.c.)

si fossero risolti nella spontanea reciproca accettazione di una disciplina relativa ad un determinato

rapporto in nulla si sarebbero distinti dalle pattuizioni se no per il fatto che con il comportamento la

volontà veniva solo tacitamente manifestata.

Se tali comportamenti avessero invece costituito frutto di imposizione unilaterale, determinata ad

esempio da situazioni di monopolio o altre situazioni di predominio contrattuale, sarebbe mancato

quel consenso minimo necessario per la nascita dell’uso; e ciò esime dall’affrontare il contestato (in

dottrina) problema della necessità del requisito della opinio iuris ac necessitatis per l’esistenza

dell’uso normativo.

Ne può essere contestata la natura imperativa della norma per il fatto che essa stessa ammette di

essere derogata da usi contrari, una volta dimostrato che tale deroga è possibile solo ad opera di usi

contrari preesistenti.

A questo punto occorre, allora, verificare se anteriormente al 1942 esistevano o meno usi che nel

campo specifico del mutuo bancario ordinario consentissero l’anatocismo oltre i limiti previsti

dall’art. 1283 c.c. e, particolarmente, una pattuizione analoga a quella intercorsa tra le parti del

presente giudizio.

La risposta è negativa.

La dottrina che subito dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942 si è occupata del

commento dell’art. 1283 c.c., ha indicato l’esistenza di usi contrari per il conto corrente e per altri

contratti tipici bancari ma non per il mutuo.

Fino al 1976 nelle raccolte degli usi a cura delle camere di commercio l’applicazione degli interessi

sugli interessi veniva ammessa con riferimento a specifiche operazioni bancarie; tra i contratti non

viene mai menzionato il contratto di mutuo; si menzionano, infatti, solo i rapporti di conto corrente,

i depositi a risparmio, i conti vincolati e non vincolati.

Del contratto di mutuo solo qualche raccolta si occupa ma solo per certificare che gli interessi

relativi a frazione di anno si calcolano computando i giorni secondo l’anno civile e dividendo il

numero così ottenuto per il divisore fisso dell’anno commerciale.

Solo la raccolta degli usi di Catania prevedeva che nel caso che il pagamento delle bimestralità,

semestralità e annualità di ammortamento di un debito commerciale avvenga dopo uno o più periodi

di tempo, gli interessi di mora che decorrono al tasso consentito sulle somme si capitalizzano a fine

di ogni periodo di tempo e si producono quindi a loro volta nuovi interassi di mora (il che a ben

vedere costituisce una diversa forma di anatocismo, questa volta non sugli interessi corrispettivi del

mutuo ma sugli interessi di mora dovuti in relazione al ritardato pagamento delle rate di mutuo.

Soltanto a partire dal 1976 nella raccolta degli usi della provincia di Milano (e, a volte con qualche

insignificante variazione, in numerose altre raccolte provinciali, ma non in tutte) viene certificata

l’esistenza di un uso concernente gli interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti.

In particolare l’art. 12 della raccolta di Milano indica che nel caso di mancato pagamento entro il

quinto giorno successivo alla scadenza, anche se festivo, di rate di rimborso di mutui e

finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento, le banche percepiscono gli interessi di

mora sull’intero importo delle rate scadute e no pagate.

Analoga disposizione si trova poi al paragrafo 16 degli usi bancari accertati su base nazionale: nel

caso di mancato pagamento, nei termini previsti, di quanto dovuto dal debitore per capitale,

interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di

mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Il fatto che l’esistenza dell’uso sia stata certificata solo trentaquattro anni dopo l’entrata in vigore

del codice dimostra con sufficiente certezza che almeno precedentemente al 1942 un uso siffatto

non esisteva.

Inoltre, per le ragioni precedentemente esposte, la certificazione dell’uso non può attribuire allo

stesso il valore di uso normativo, ma può al più costituire prova di una prassi, volontaria o imposta,

contraria alla legge.

È appena il caso di aggiungere che sulla vicenda in esame non incide il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.

342; infatti, l’art. 25, comma terzo, del detto decreto legislativo, il quale aveva stabilito la validità

ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei

contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CIC di cui al comma

secondo del medesimo articolo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della

Corte costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000.

Quanto sin qui detto porta, in accoglimento del primo profilo di censura di cui al quinto motivo del

ricorso, alla cassazione della sentenza impugnata in relazione al punto in cui ha affermato che nel

caso in esame, in relazione al calcolo degli interessi, non sono applicabili le limitazioni previste

dall’art. 1283 c.c., per effetto di un uso bancario contrario.

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento del secondo profilo di censura dello stesso

motivo e del settimo motivo.

Assorbito è pure il primo motivo del ricorso con il quale si denuncia: mancata applicazione del

disposto dell’art. 1200 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e si deduce che la Corte d’appello

ha omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di cancellazione dell’ipoteca nonostante

l’avvenuto pagamento delle somme a garanzia delle quali l’ipoteca era stata accesa.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad

altra sezione della Corte di appello di Palermo.

 

P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione, sezione III civile, riunisce i ricorsi.

 

Accoglie per quanto di ragione, il quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del

 

primo e del settimo motivo.

 

Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

 

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le

 

statuizioni in ordine alle spese del processo di cassazione, ad altra sezione della Corte

 

d’appello di Palermo.

 

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2003.