Trib. Milano, 30 ottobre 2013 – Est. Riva Crugnola

Indeterminatezza dell’ammortamento alla francese

Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA UIN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13980/2011 promossa da:
AE SRL
ATTRICE
contro
BANCA 
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l’attrice:
“Parte attrice  riservato quant’altro, chiede che il Tribunale Ill.mo, causa  cognita , voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:
            a) In relazione al contratto di mutuo n. 006287668/001 di Euro 1.000.000,00 e atto di quietanza  rep. 5652 Dr. Francesco Pianu  notaro :
1) Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell’art. 1322 c.c.  (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall’ordinamento giuridico) e/o per violazione dell’art. 9, co. 3, legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l’effetto condannare la convenuta a restituire all’attrice la somma …..