Tribunale di Milano, 26 marzo 2024, n. 3373, Est. Ferrari

Contratti bancari – clausola floor – oggetto contratto – clausola vessatoria – esclusione

“(…) la clausola floor, quale clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell’art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per il predisponente, piuttosto che facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, né comporta a carico dell’aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Per tale ragione, quindi, la clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l’oggetto del contratto, non va intesa quale clausola vessatoria e, pertanto, non necessita di specifica approvazione per iscritto.”

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