Tribunale di Ascoli Piceno, 30 gennaio 2026, n. 48, Est. Sirianni

Contratti bancari – titolo esecutivo – copie informatiche – attestazione conformità – inefficacia pignoramento – estinzione processo esecutivo

“In sostanza, secondo la Corte, le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito di copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio. Di conseguenza, così come l’omesso deposito di dette copie nel suddetto termine perentorio non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle stesse, anche il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi.

Nel caso di specie, dunque stante il fatto che, al momento dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, non vi era alcuna attestazione di conformità della depositata copia informatica del precetto, del pignoramento e del titolo ai rispettivi originali cartacei, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte deve ritenersi che il pignoramento abbia inesorabilmente perso efficacia, senza che il successivo (avvenuto oltre i 15 giorni di legge) deposito dell’attestazione di conformità delle copie digitali agli originali possa avere effetto sanante.”

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