Cassazione Civile, 5 febbraio 2026, n. 2426, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò (ordinanza)

Contratti bancari – art. 117 TUB post modifica D. Lgs. 141/2010 – postilla “o se più favorevoli al cliente” – contratto ante 2010 – criteri di applicazione

“Infatti, tale decisione ha solo affermato che l’inserzione automatica della clausola non è retroattiva, il che è ovvio, in quanto opera per il futuro (come sopra detto, solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della modifica). Ma in tal modo è confermato che la norma sopravvenuta in corso di rapporto si applica.

Pertanto, la decisione impugnata va cassata, perché deve essere effettuato un nuovo calcolo degli interessi sostitutivi da applicare, ex art. 117 TUB, secondo l’interpretazione sopra esposta.

(…)

“(…) ne discende, in materia di contratti bancari, ferma l’applicabilità della prescrizione della forma scritta, in quanto relativa ai requisiti di validità, ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, che la normativa sui tassi, prevista dall’art. 117, comma settimo, testo unico bancario, sopravvenuta in corso di rapporto a seguito di modifica della disposizione (in particolare, la regola dell’applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione), si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente in quanto disciplina del regolamento negoziale”.

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