Corte d’Appello di Brescia, 3 gennaio 2025, n. 4, Pres. Rel. Gabriele

Contratti derivati – obblighi informativi – mark to market – mancanza causa economica – costi impliciti

La Corte ha confermato la nullità dei contratti derivati oggetto del giudizio, motivando la decisione su plurimi profili:

  • Mancanza di causa economica: i contratti derivati si configuravano come strumenti privi di una funzione economica determinata, non essendo dimostrata una finalità di copertura (hedging) rispetto a rischi specifici del cliente.
  • Violazione degli obblighi informativi: l’istituto di credito non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dal Regolamento Consob, omettendo di fornire al cliente informazioni fondamentali. Tra le omissioni rilevate:
    • Mark to Market: la mancata comunicazione di tale indicatore ha comportato uno squilibrio contrattuale a sfavore del cliente.
    • Costi impliciti: gli spread applicati, non esplicitati, implicavano oneri occulti di rilevante entità.
  • Vizi del consenso: l’informazione incompleta ha generato un vizio nella formazione del consenso del cliente, compromettendo la validità delle operazioni.

 

Testo integrale