Tribunale di Torre Annunziata, 13 marzo 2026, Est. Nasti
Carta revolving – apertura di credito rotativa – elenco ufficio cambi U.I.C. – mancata iscrizione intermediario – nullità contratto ex art. 1418 c.c.
“Con la sentenza n. 12838/2025 del 14/03/2025, la Suprema Corte ha finalmente chiarito un contrasto giurisprudenziale in tema di carte di credito “revolving” sottoscritte presso esercizi commerciali non iscritti all’U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi), nel vigore del d.lgs. n. 374/1999 e del d.m. n. 485/2001. Dopo il d.lgs. 141/2010 la questione è divenuta pacifica ma la Suprema Corte si è espressa anche per i contratti stipulati in precedenza.
Da tanto scaturisce la nullità del contratto sottoscritto in assenza di prova da parte convenuta dei requisiti richiesti.
Nonostante la dichiarazione di nullità del contratto anche la domanda di illegittima applicazione del tan e taeg deve essere accolta . Dirimente è il risultato del lavoro della ctu e cui conclusioni devono accogliersi per la loro logicità e le indicazioni precise del ragionamento giuridico su cui è stato effettuato il lavoro.
La ctu accerta che vi è stata una applicazione di un tasso superiore a quello previsto con un totale credito a favore dell’attore della somma di euro 5.206,26″