Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ordinanza 6 ottobre 2026, C-667/24 – Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo
Fideiussore consumatore – clausole abusive – direttiva 93/13/CEE – giudicato implicito – opposizione al decreto ingiuntivo – controllo in sede esecutiva
📌 Pag. 14 (PDF 15) – Tutela effettiva del consumatore
“Ne consegue che, in tali circostanze, il consumatore si vede privato dei mezzi procedurali che gli consentono di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, cosicché la tutela di tali diritti è resa impossibile o eccessivamente difficile, in violazione del principio di effettività.”
📌 Pag. 14 (PDF 15) – Ignoranza della qualità di consumatore
“A tale riguardo, la circostanza che il debitore ignorasse, al momento in cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva […]”
🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Il giudicato implicito non può impedire il controllo di abusività mai esplicitamente svolto, neppure quando il garante abbia già opposto il decreto ingiuntivo per altri motivi e il giudizio sia divenuto definitivo. La direttiva 93/13 osta alla preclusione sia del controllo da parte del giudice dell’esecuzione sia dell’accesso all’opposizione tardiva nelle circostanze considerate. L’ignoranza della qualità di consumatore non modifica tale conclusione. Restano da verificare in concreto lo status del garante e l’abusività delle clausole; la pronuncia non dichiara automaticamente nulla la fideiussione. Un precedente controllo effettivo, motivato e accompagnato dalle dovute informazioni al consumatore può invece precludere un nuovo esame.
La Corte risponde al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura.