Tribunale di Genova, Sezione VI civile, sentenza 14 settembre 2026, n. 3720 – Giudice Andrea Del Nevo

Fideiussione omnibus – schema ABI – normativa antitrust – prova dell’intesa – garanzie successive al 2005 – art. 1957 c.c. – opposizione a decreto ingiuntivo

📌 Pag. 2 – Fideiussione successiva al provvedimento del 2005

“La fideiussione in esame è stata stipulata nel 2006, quindi successivamente al provvedimento di cui sopra.”

📌 Pag. 2 – Il criterio probatorio adottato dal Tribunale

“A parere di chi scrive di tale intesa deve essere fornita prova rigorosa, costituita da un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, che abbia accertato un’eventuale nuova illecita intesa tra gli istituti bancari, a seguito di adeguata istruttoria.”

📌 Pag. 2 – Rigetto della domanda di nullità

“Di tale provvedimento però non è stata fornita alcuna prova, con conseguente rigetto dell’istanza di declaratoria di nullità delle clausole citate.”

🔍 Principio affermato

Sintesi redazionale. Per la fideiussione omnibus del 2006 il Tribunale, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 24825/2026, ritiene insufficiente fondare la nullità delle clausole sul solo provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005. Nella propria lettura esige la prova di una nuova intesa mediante un nuovo accertamento dell’autorità antitrust; in mancanza respinge la domanda. Questa specifica richiesta probatoria è la soluzione adottata dal giudice di merito: non va attribuita automaticamente alle Sezioni Unite come esclusione generale di ogni altro mezzo di prova.

L’opposizione è rigettata. Confermato e dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto per € 28.798,22; gli opponenti sono condannati in solido alle spese.

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