Corte d’Appello di Venezia, 14 agosto 2025, n. 2703, Pres. Rizzieri, Est. Marani

Contratti bancari – clausola floor – tasso minimo – clausola cap – bilanciamento clausole – vessatorietà – esclusione

“Nessuna domanda risarcitoria è stata proposta dall’appellante, fermo restando che la clausola, per come è stata formulata, consente al mutuatario di rendersi conto senza alcuna difficoltà della misura degli interessi che dovrà corrispondere.

5.4 Quanto alla natura asseritamente vessatoria della clausola in questione, osserva il Collegio che essa non rientra tra quelle indicate negli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e che non è applicabile la disciplina del Codice del Consumo in quanto l’appellante non è un consumatore.

5.5. Infine, nessuna norma impone la previsione di una clausola cap, volta a bilanciare gli effetti della clausola floor e tali clausole concorrono alla determinazione della misura del tasso di interesse che è rimessa all’autonomia negoziale delle parti. Trattasi, quindi, di aspetti rilevanti solo per la valutazione della convenienza dell’operazione sul piano economico, potendo il mutuatario rivolgersi ad altro istituto di credito qualora consideri eccessiva la misura degli interessi che la mutuante gli potrà chiedere per effetto dell’inserimento (o dell’omesso inserimento) di siffatte clausole.”

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