Cassazione civile, Sez. I, sentenza 17 agosto 2026, n. 24669 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani

Finanziamento in pool – Revocatoria fallimentare – Banca capofila – Scientia decoctionis – Motivazione – Cassazione con rinvio

Una procedura di amministrazione straordinaria agisce per la revoca dei rimborsi di un finanziamento erogato da un pool di banche. La Cassazione lascia ferma l’individuazione della capofila quale unica destinataria dell’azione nel concreto assetto negoziale, ma censura la motivazione sulla conoscenza dell’insolvenza e dispone il rinvio.

📌 Pag. 15 – Assetto contrattuale del pool

«Il contratto di finanziamento bancario in pool, non avendo una disciplina legale propria, può ben essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della «Banca Erogante», in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta nei confronti della parte finanziata, pur agendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici.»

📌 Pag. 18 – Esito di altri processi e prova del fatto

«altra cosa (illegittima) sarebbe considerare provato un fatto semplicemente perché un diverso processo ha avuto un determinato esito.»

📌 Pag. 20 – Conoscenza dell’insolvenza e passaggi presuntivi

«ma purché questo passaggio venga fatto oggetto di specifica motivazione, anche curando di evitare di cadere nel vizio di praesumptio de praesumpto.»

🔍 Principio affermato

La posizione della capofila dipende dal contratto: il motivo che mirava a rimetterne in discussione la titolarità passiva è dichiarato inammissibile perché non censurava correttamente l’interpretazione negoziale. Diversamente, la prova della scientia decoctionis richiede una motivazione riferita al soggetto convenuto e al tempo dei pagamenti. Non sono sufficienti l’esito di altri processi, informazioni divenute conoscibili dopo le rimesse o l’automatica attribuzione alla capofila delle conoscenze di altre banche. Gli obblighi contrattuali di informazione non dimostrano, da soli, il loro effettivo adempimento.

Esito e limiti

Accolte le censure indicate nel dispositivo relative alla motivazione; sentenza cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. Non vi è un rigetto definitivo dell’azione revocatoria.

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