Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 30 settembre 2026, n. 26010 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla

Mutuo fondiario – stato passivo – interessi corrispettivi – rate scadute – prelazione ipotecaria – art. 2855 c.c. – credito chirografario

📌 Pag. 4 – La rata non rende gli interessi capitale

“In particolare, questa Corte ha escluso che la rata possa configurarsi un unicum, con conseguente indiscriminata estensione del privilegio ipotecario agli interessi pattuiti equiparati al capitale, in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 2855 c.c. e 54 l.fall.”

📌 Pag. 4 – Limiti inderogabili della prelazione

“Dunque, la capitalizzazione degli interessi nell’ambito del piano di ammortamento del mutuo non incide sul regime della prelazione ipotecaria sugli interessi contenuto nell’art. 2855, comma 2, c.c., norma da considerarsi inderogabile come si desume dall’esplicito divieto di pattuizione dell’estensione del rango ipotecario ad un numero maggiore di tre annualità.”

🔍 Principio affermato

Sintesi redazionale. Nell’ammissione al passivo occorre separare capitale e interessi anche quando siano conglobati nelle rate scadute del mutuo fondiario. La quota di interessi corrispettivi resta soggetta ai limiti dell’art. 2855, comma 2, c.c., coordinato con l’art. 54 l.fall.: due annualità precedenti non pagate e quella in corso alla dichiarazione di fallimento. La scadenza delle rate e la risoluzione del mutuo non trasformano gli interessi in capitale ai fini del rango. Si discute della prelazione, non della cancellazione del credito per interessi.

Ricorso rigettato: resta ferma l’ammissione in chirografo di € 74.783,87 per interessi, maturati oltre il periodo coperto dalla garanzia ipotecaria.

Testo integrale