Tribunale di Ivrea, Sezione esecuzioni mobiliari, ordinanza 17 agosto 2026 – G.E. Gianluigi Guida
Pignoramento presso terzi – Garante consumatore – Decreto ingiuntivo – Clausole abusive – Produzione del contratto – Improcedibilità
In un’esecuzione presso terzi contro una debitrice garante, il giudice aveva ordinato al creditore di produrre il contratto e la documentazione necessaria al controllo sulle clausole abusive. Il mancato adempimento e l’insufficienza dei documenti acquisiti impediscono di effettuare la verifica richiesta: il Tribunale dichiara improcedibile la procedura e libera i terzi pignorati.
📌 Pag. 2 – Il contratto è necessario al controllo
«il controllo richiesto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite presuppone necessariamente la conoscibilità del contenuto del contratto dal quale trae origine il credito»
📌 Pag. 2 – Limite della pronuncia di improcedibilità
«senza che ciò comporti, in questa sede, una definitiva pronuncia sul merito dell’esistenza del credito»
📌 Pag. 3 – Liberazione dei terzi
«dispone la liberazione dei terzi pignorati dal vincolo conseguente alla notifica del pignoramento;»
🔍 Principio affermato
Nel caso esaminato, l’inottemperanza all’ordine di produzione impedisce il controllo officioso sulle clausole abusive richiesto quando il titolo è un decreto ingiuntivo contro un consumatore e non risulta svolta la relativa verifica in sede monitoria. Il giudice ne trae la conseguenza processuale dell’improcedibilità e della chiusura dell’esecuzione, senza decidere definitivamente sull’esistenza del credito. Il provvedimento precisa inoltre di non qualificare l’omessa produzione come autonoma causa tipica di estinzione ai sensi degli artt. 629 e seguenti c.p.c.
Esito e limiti
Procedura esecutiva presso terzi dichiarata improcedibile e terzi liberati dal vincolo del pignoramento. Il numero 1184/2022 identifica la procedura esecutiva, non l’ordinanza.