Tribunale di Lecce, 7 luglio 2026, n. 2630, Est. Sanghez

Finanziamenti – credito al consumo – divergenza TAEG pattuito vs ricalcolato – mancata inclusione costi assicurativi – ricalcolo ex art. 125 bis TUB

“Nel caso di specie, il meccanismo di addebito delle coperture assicurative, contestuale all’erogazione del prestito, rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle stesse, predisposte a tutela della Banca mutuante. I costi de quibus, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all’Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate.

Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG. La divergenza rispetto all’indice riassuntivo espresso in contratto, dovuta all’omesso inserimento di alcune voci obbligatorie, è un’anomalia che incide sugli elementi strutturali del contratto e comporta, consequenzialmente, gli effetti invalidanti delle relative pattuizioni, ai sensi dell’art. 125 bis, comma 6, TUB. La sanzione normativa prescrive la rideterminazione del TAEG, ancorata ai tassi sostitutivi ex lege.”

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