Tribunale di Modena, 21 luglio 2026, Est. Bagnoli

Cessione del credito – cartolarizzazione – transazione a saldo e stralcio – clausola risolutiva espressa – dichiarazione del cessionario – distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto – permanenza della transazione – revoca decreto ingiuntivo

La cessione del credito, anche quando sia realizzata nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, trasferisce al cessionario il credito, le garanzie, gli accessori e le azioni dirette a ottenerne l’adempimento, ma non le azioni inerenti alla titolarità del contratto dal quale il credito deriva. Qualora il creditore originario abbia stipulato con il debitore una transazione a saldo e stralcio contenente una clausola risolutiva espressa, il potere di comunicare la volontà di avvalersi della clausola spetta al contraente originario e non al mero cessionario del credito. In mancanza della dichiarazione prevista dall’art. 1456, comma 2, c.c., la transazione resta efficace e il cessionario può agire soltanto per il residuo importo previsto dall’accordo, senza poter pretendere la reviviscenza del credito originario.

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