Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 8 ottobre 2026, n. 4968 – Giudice Assunta Napoliello

Documentazione bancaria – contratti – estratti conto e scalari – art. 119 TUB – prescrizione – chiusura del rapporto – opposizione a decreto ingiuntivo

📌 Pag. 2 – Diritto autonomo alla documentazione

“Ciò precisato, il diritto avanzato dall’opposta costituisce diritto sostanziale autonomo, il cui riconoscimento è sganciato dal motivo per il quale il cliente richiede la documentazione.”

📌 Pag. 3 – Decorrenza dalla chiusura del rapporto

“Si ritiene, pertanto, di condividere l’impostazione della giurisprudenza più recente secondo cui l’interpretazione letterale e logica della norma induce a ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto, a meno che non attenga a singole operazioni.”

📌 Pag. 3 – Revoca del decreto e obbligo di consegna

“Alla luce di quanto fin qui esposto, l’opposizione risulta in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’opponente alla consegna della documentazione mancante.”

🔍 Principio affermato

Sintesi redazionale. Il Tribunale distingue la documentazione relativa allo svolgimento complessivo del rapporto dalle copie di singole operazioni. Secondo l’impostazione accolta, il diritto alla consegna di contratti, estratti conto e scalari si prescrive in dieci anni dalla chiusura del rapporto. Per i conti chiusi nel 2019 la prescrizione non è maturata; per quello chiuso nel 2003 viene invece riconosciuta. La soluzione sugli estratti conto è riferita a questo provvedimento, senza presentarla come regola uniforme di tutta la giurisprudenza.

Opposizione accolta in parte e decreto ingiuntivo revocato, con condanna della banca a consegnare la documentazione mancante relativa ai rapporti individuati nel dispositivo.

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