Tribunale di Milano, 3 luglio 2026, n. 5663, Est. Tranquillo

Conto corrente – apertura di credito – rimesse solutorie – contrasto SS.UU. 24418/2010 – prescrizione – decorrenza – chiusura conto

“Se quindi una rimessa può definirsi solutoria solo avuto riguardo al rapporto di apertura di credito, ma non anche al rapporto di conto corrente, ne consegue che certamente a dieci anni di distanza il correntista non potrà più contestare la portata della stessa invocando le norme relative al contratto di apertura di credito. Tuttavia tale circostanza non tocca invece il rapporto di conto corrente,  che resta regolato da norme, di legge e contrattuali, che operano a prescindere dal fatto che sullo stesso abbia avuto esecuzione un rapporto di apertura di credito (1). Se l’esecuzione del contratto di conto corrente è stata erronea perché contra legem (per es. perché si è applicata la capitalizzazione degli interessi a partire dal 2001 senza pari periodicità di capitalizzazione) il fatto che all’interno del rapporto siano state regolate e saldate operazioni di apertura di credito è del tutto irrilevante. La rimessa solutoria è quindi tale solo in relazione al rapporto di apertura di credito. Si può certo fare salva la facoltà del debitore (i.e. il correntista) di pagare anzitempo, da intendersi come avanti rispetto alla chiusura del rapporto di conto corrente: ma tornando a un dato, per così dire pregiuridico e di realtà, tale pagamento avviene proprio al fine di mantenere in vita il conto; appare quindi difficile concepire la rimessa solutoria come finalizzata a estinguere il rapporto di conto corrente, posto che l’intenzione del correntista è invece in senso opposto.

Vale allora il principio che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto fine del rapporto: salvo che l’indebito non sia invocato in relazione a regole proprie del rapporto di apertura di credito.”

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