Tribunale di Pescara, 19 gennaio 2024, Est. Di Cintio (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti – titolarità credito cessionaria – sospensione efficacia esecutiva titolo

“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un ‘operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”

(…)

Che pertanto allo stato va accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto di precetto intimato dalla Banca Cessionaria per carenza di legittimazione sostanziale e mancata prova della titolarità del diritto di credito.”

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