Tribunale di Lanciano, Sez. I civile, ordinanza 18 settembre 2026 – Giudice Chiara D’Alfonso

Cessioni successive – Continuità della titolarità – Prova del credito – Fumus e periculum – Sospensione ex art. 615 c.p.c.

Il credito fatto valere con il precetto era stato interessato da cessioni e da una retrocessione. L’opponente ne contesta la titolarità in capo alla resistente. Nella fase sommaria il Tribunale rileva lacune nella prova del passaggio dello specifico rapporto lungo l’intera sequenza e sospende l’efficacia esecutiva dei titoli.

📌 Pag. 1 – Valore del precedente giudizio

«Benché tale pronuncia non contenga un accertamento definitivo dell’inesistenza del credito né della nullità delle cessioni invocate, essa costituisce un significativo antecedente processuale»

📌 Pag. 2 – Continuità identificativa del credito

«difetta allo stato una prova sufficientemente univoca della riferibilità dello specifico credito per cui è causa ai portafogli oggetto delle operazioni del 2007, del 2016 e del 2024.»

📌 Pag. 2 – Presupposti della sospensione

«Ricorrono pertanto i gravi motivi richiesti dall’art. 615, comma 1, c.p.c.»

🔍 Principio affermato

La documentazione delle operazioni di cessione, considerate in astratto, non basta quando resta incerto se lo specifico credito sia compreso in ciascun trasferimento. Nella cognizione sommaria del caso, le lacune probatorie e il precedente accertamento di insufficienza della prova sostengono il fumus; il rischio di effetti esecutivi immediati difficilmente reversibili integra il periculum. Il precedente non equivale a un accertamento definitivo dell’inesistenza del credito o della nullità delle cessioni.

Esito e limiti

Sospesa l’efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento del precetto. Il giudizio prosegue nel merito, con udienza fissata al 3 dicembre 2026 e spese riservate alla sentenza.

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