Corte d’Appello di Lecce, Sezione I civile, 22 settembre 2026, n. 773 – Pres. Anna Rita Pasca, Est. Clemi Tinto
Cessione del credito – conferimento di ramo d’azienda – opposizione a decreto ingiuntivo – TAEG – ripetizione dell’indebito – legittimazione passiva
📌 Pag. 4 – Ripetizione e domanda monitoria
“La domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. è inscindibilmente connessa alla domanda monitoria azionata dalla cessionaria, in quanto volta alla rideterminazione del saldo del rapporto alla luce della nullità, totale o parziale, delle clausole sugli interessi e dell’applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB.”
📌 Pag. 5 – La posizione della cessionaria in giudizio
“In tale contesto, la cessionaria, che ha agito in via monitoria e si è costituita nel giudizio di opposizione difendendo la validità del credito e delle clausole contrattuali, è pienamente legittimata a contraddire sulla domanda di ripetizione, non potendo il rapporto sostanziale essere artificiosamente scisso tra cedente (per la ripetizione) e cessionario (per la pretesa creditoria), pena la frammentazione irragionevole del giudizio e la violazione dei principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele.”
🔍 Principio affermato
La Corte respinge l’appello e conferma la condanna restitutoria di € 3.087,86 pronunciata in primo grado. Valorizza la connessione tra accertamento del credito e ripetizione, nonché la condotta della parte che aveva agito in via monitoria e resistito alle domande dei debitori. La soluzione riguarda la specifica vicenda di cessione e successivo conferimento del ramo d’azienda esaminata.
Lettura redazionale: non è una regola automatica per ogni cessione. Va confrontata con Cass. n. 21843/2019, che, nelle cartolarizzazioni, distingue le eccezioni sul credito dalle pretese restitutorie verso il cedente. Occorre verificare il tipo di trasferimento e chi abbia ricevuto i pagamenti.