Tribunale di Nola, Sez. I, 10 settembre 2026, Giud. Giovanna Astarita
Cessione dei crediti – conferimento di ramo d’azienda – art. 58 TUB – art. 2559 c.c. – titolarità sostanziale – onere della prova – Gazzetta Ufficiale – opposizione a decreto ingiuntivo
📌 Pag. 7 del provvedimento (6 del PDF) – Prova del credito nel ramo conferito
“Tuttavia, l’effetto traslativo astrattamente derivante dal conferimento non esime la parte che agisce quale conferitaria dall’onere di provare che il credito specificamente azionato rientri nel perimetro oggettivo del ramo conferito.”
📌 Pag. 7 del provvedimento (6 del PDF) – Allegati ed elenchi non prodotti
“A tal fine non è sufficiente la mera produzione dell’atto di conferimento, ove esso rinvii ad allegati e ad elenchi non prodotti o non idoneamente collegati all’operazione.”
📌 Pag. 7 del provvedimento (6 del PDF) – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
“Né la pubblicazione dell’operazione in Gazzetta Ufficiale può eliminare l’onere di dimostrare che il credito azionato sia effettivamente compreso nell’operazione, quando ciò venga contestato.”
📌 Pag. 8 del provvedimento (7 del PDF) – Revoca del decreto ingiuntivo
“L’opposizione va, perciò, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni concernenti il merito della pretesa creditoria.”
🔍 Principio affermato
Chi agisce come successore del creditore originario deve provare che il singolo rapporto rientra nell’operazione invocata. Nel caso esaminato manca l’allegato B richiamato nell’atto di conferimento per individuare il ramo trasferito. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non colma tale carenza probatoria: il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo relativo a 31.768,08 euro, oltre accessori.