Tribunale di Avezzano, sentenza 23 settembre 2026, n. 741 – Giudice Ilaria Pepe

Cessione di crediti in blocco – Titolarità del credito – Avviso in Gazzetta Ufficiale – Dichiarazioni del cedente – Opposizione a precetto

Una garante contesta il diritto della società cessionaria di procedere esecutivamente, negando che sia dimostrata l’inclusione dei crediti azionati nella cessione in blocco. Il Tribunale accoglie l’opposizione a precetto: gli elementi prodotti, valutati nel loro insieme, non consentono di identificare con sufficiente univocità i rapporti trasferiti.

📌 Pag. 4 – Prova della cessione e del credito incluso

«sia la cessione sia l’inserimento dello specifico credito nell’operazione di cessione possono essere dimostrati con ogni mezzo, anche per presunzioni ed anche traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti ex art. 116 c.p.c.»

📌 Pag. 5 – Criteri identificativi troppo ampi

«tale descrizione, relativa ad un arco temporale di notevole entità anche avuto riguardo alle dimensioni operative della cedente, non consente di per sé di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione»

📌 Pag. 6 – Dichiarazioni successive alla cessione

«tali note non recano alcuna indicazione circa i poteri e la qualifica del sottoscrittore, per la cedente, delle due suindicate note (successive alla cessione ed invero prive di data certa)»

🔍 Principio affermato

A fronte di una contestazione specifica e tempestiva, la prova dell’esistenza dell’operazione di cessione non coincide con quella dell’inclusione del singolo credito. Nel caso esaminato, l’ampiezza dei criteri indicati in G.U., la mancata corrispondenza univoca dei codici e le carenze delle dichiarazioni successive del cedente impediscono di ritenere assolto l’onere probatorio. La decisione non esclude in generale la prova presuntiva né impone sempre la produzione del contratto: richiede elementi concretamente idonei a identificare il credito.

Esito e limiti

Opposizione accolta e dichiarazione di insussistenza del diritto della cessionaria di agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo indicato. Le ulteriori questioni, comprese quelle consumeristiche e relative all’art. 106 TUB, restano assorbite.

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