Tribunale di Cagliari, 16 luglio 2026, n. 1828, Est. De Giorgi

Contratti bancari – procura notarile – crediti anomali – indeterminatezza oggetto – nullità procura – insufficienza legittimazione attiva mandataria – revoca decreto ingiuntivo

“Applicando tali coordinate al caso concreto, la formula «crediti anomali» non soddisfa il requisito di determinatezza. Essa non viene «a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall’impegno negoziale»: rimane oggettivamente indeterminato se nella categoria rientrino i crediti contestati, quelli prescritti, quelli nascenti da titoli invalidi. «In tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l’assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento (…)

Né, a colmare l’indeterminatezza, possono soccorrere le circolari della Banca d’Italia. Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che si tratta di disposizioni rivolte unicamente alle banche e all’organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance): senz’alcun riflesso sul piano negoziale e che gli atti della Vigilanza bancaria non possono derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali.

La nullità della procura sostanziale travolge, a monte, la legittimazione di (…). Il decreto ingiuntivo (…) è stato, dunque, richiesto ed emesso su ricorso di un soggetto che, ab origine, non poteva ritenersi munito del potere di rappresentare la creditrice.”

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