Corte d’appello di Venezia, Sez. I civile, sentenza 17 settembre 2026, n. 1722 – Pres. Gabriella Zanon, Rel. Alessandro Rizzieri

Polizza unit linked – Natura finanziaria – Obblighi informativi – Adeguatezza – Responsabilità solidale – Prescrizione

Un investitore lamenta la perdita del capitale impiegato in una polizza unit linked e le carenze dell’informazione ricevuta. La Corte respinge gli appelli principale e incidentale, confermando la decisione che aveva riconosciuto la responsabilità solidale della compagnia emittente e degli intermediari. L’esame riguarda la disciplina applicabile a una polizza sottoscritta nel 2011.

📌 Pag. 17 – Natura del prodotto e tutela dell’investitore

«È dunque la natura finanziaria del prodotto, e non la veste formale dell’intermediario, a fungere da criterio selettivo della disciplina applicabile, coerentemente con la funzione di protezione del risparmio sottesa agli artt. 21 e 23 TUF.»

📌 Pag. 30 – Informazione prima della sottoscrizione

«Le informazioni essenziali sui rischi del prodotto devono essere fornite prima e al momento della sottoscrizione, in modo chiaro e intellegibile.»

📌 Pag. 37 – Decorrenza della prescrizione

«Il dies a quo della prescrizione decorre dalla conoscibilità del danno, non già dalla mera stipula del contratto.»

🔍 Principio affermato

Nel regime ratione temporis esaminato, l’art. 25-bis TUF rende applicabili gli artt. 21 e 23 al prodotto finanziario assicurativo, indipendentemente dal canale distributivo. La responsabilità dell’emittente è ricondotta anche a condotte proprie: struttura del prodotto, documentazione inadeguata e omessa verifica del rispetto degli obblighi informativi. La sola scelta di una linea rischiosa non sostituisce una reale profilatura. La Corte conferma la qualificazione precontrattuale da contatto sociale qualificato e la prescrizione decennale; considera inoltre la concreta conoscibilità del danno. Le conclusioni non vanno trasferite automaticamente a ogni polizza o a regimi normativi successivi.

Esito e limiti

Rigettati entrambi gli appelli e confermata la sentenza di primo grado. Resta ferma la condanna risarcitoria solidale e il riparto interno delle responsabilità; è confermata anche la manleva assicurativa nei limiti contrattuali. La tutela riconosciuta è risarcitoria: il primo giudice aveva respinto le domande di nullità e risoluzione.

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