Cassazione Civile, 28 gennaio 2025, n. 1942, Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo (ordinanza)
Contratti bancari – clausola floor – vessatorietà – art. 34, comma 2° – consumatore – formulazione chiara
“Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, con l’espressa precisazione che il tasso d’interesse iniziale sarebbe stato per l’appunto del 3,25%, sì che il mutuatario, allorché sottoscrisse il contratto, aveva piena consapevolezza della misura del corrispettivo, il che escludeva in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile; l’assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.”